Nomad Cohousing: Villaggio abitativo su terreno non edificabile

NOMAD COHOUSING

Ipotesi

Villaggio abitativo realizzato con case mobili private e collettive su terreno non edificabile da parte di ente del terzo settore iscritto al RUNTS

Normativa di riferimento

Sentenza TAR Abruzzo Sez. I, 25 ottobre 2019, n. 519

(Pro) Rivista giuridica Lexambiente: L’art. 5 del d.lgs 117/2017, dopo aver qualificato come enti del terzo settore quelli che “esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” elenca in modo tassativo una serie di attività che si considerano di interesse generale, purché svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio. Tali attività, in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, possono essere localizzabili in tutte le parti del territorio urbano, essendo compatibile con ogni destinazione d’uso urbanistico, e a prescindere dalla destinazione d’uso edilizio impresso specificamente e funzionalmente all’area.

https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/giurisprudenza-amministrativa-tar88/urbanistica-localizzazione-attivit%C3%A0-ento-del-terzo-settore

Sentenza TAR Lazio, Sez. II-quater, 3 febbraio 2021, n. 1429

(Pro) Fondazione Terzjus: Applicazione dell’art. 71 CTS – Locali degli enti del Terzo settore

https://terzjus.it/wp-content/uploads/2021/02/Tar-Roma-1429-2021.pdf

Sentenza TAR Puglia, Sez. III, 19 aprile 2021, n. 682

(Pro) Rivista giuridica Lexambiente: Per le associazioni di promozione sociale che non implichino camuffamento della confessione religiosa, in base all’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, e successive modificazioni, indipendentemente dalla destinazione urbanistica; la disposizione sopra citata prevale, in quanto disposizione di carattere speciale, in base a quanto previsto dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale (cd preleggi), sulla norma di cui all’art. 23-ter del D.p.r. 380 del 2001

https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/giurisprudenza-amministrativa-tar88/urbanistica-sedi-degli-enti-del-terzo-settore-e-destinazioni-d%E2%80%99uso

Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 01 marzo 2021, n. 1737

(Pro) Fondazione Terzjus: Cambio di destinazione d’uso di albergo da parte di ETS

https://terzjus.it/wp-content/uploads/2021/03/CDS-1-marzo-21.pdf

Nota Ministero del Lavoro, 17 novembre 2022, n. 17314

(Pro) Fondazione Terzjus: Richiesta di chiarimenti sull’applicabilità dell’art. 71 comma 1 del Dlgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS). Riscontro

https://terzjus.it/wp-content/uploads/2022/11/Nota-17314-del-17112022-Applicabilita-art71-comma1-Codice-Terzo-Settore.pdf

Sentenza TAR Abruzzo, Sez. I, 27 febbraio 2023, n. 102

(Contro) Fondazione Terzjus: Art. 71 CTS. Locali delle imprese sociali

https://terzjus.it/wp-content/uploads/2023/03/TAR-ABRUZZO.pdf

Sentenza TAR Piemonte, Sez. I, 8 aprile 2024, n. 345

(Pro)(Contro) Fondazione Terzjus: APS, attività commerciali e art. 71 CTS

https://terzjus.it/wp-content/uploads/2024/04/TAR-PIEMONTE-345-2024.pdf

Sentenza Cass., Sez. III, 22 marzo 2024 n. 11999 (CC 6 mar 2024)

(Contro) Rivista giuridica Lexambiente: La realizzazione di un campo di padel, così come la conversione di un campo da tennis in un campo da padel, costituisce una «nuova costruzione», per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire. L’art. 71 comma 1 d. lgs. 117/2017 non è una disposizione urbanistica «stricto sensu», non avendo a oggetto il governo o la regolazione del territorio in sé; si limita piuttosto a prevedere un trattamento speciale in favore di certe categorie di soggetti, non già a disciplinare l’uso del territorio in quanto tale. Pertanto, il comma in parola si qualifica come una norma di natura derogatoria alla disciplina urbanistica e non come una norma con natura urbanistica vera e propria. Da ciò consegue che la norma in parola facoltizza l’«utilizzo» di beni, anche se realizzati in modo difforme alla destinazione urbanistica, consentendo un «temporaneo» cambio di destinazione d’uso dei locali in cui si svolgono le attività istituzionali degli enti del Terzo Settore, che cesserebbe con il venire meno di uno dei requisiti, ma certamente non può intendersi nel senso di consentire in via generalizzata «nuove costruzioni» in assenza del rilascio dell’apposito titolo edilizio.

https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-realizzazione-campo-di-padel

Sentenza Cass., Sez. III, 18 giugno 2024, n. 24077 (CC 15 mag 2024)

(Contro) Rivista giuridica Lexambiente: L’ art. 71, d. Igs. n. 117/2017 favorisce le attività del Terzo settore garantendone una più agevole collocazione territoriale, al fine di sollecitarne una omogenea distribuzione sulle diverse aree del Paese, dunque inerisce al “dove”, senza, però, ammettere o giustificare alcuna deroga sul “come”, che pertanto rimane assoggettato alla disciplina ordinaria. Pena, diversamente, un’irragionevole disparità di trattamento con l’attività edilizia realizzata da altri soggetti privati, suscettibile di evidenti dubbi di legittimità costituzionale. 

https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-terzo-settore-ed-attivita-edilizia

da fare

Interpello al Ministero del Lavoro ex-art.9 D.L. 124/2004

Decreto Legislativo, 23 aprile 2004, n. 124

Art. 9

(Diritto di interpello)

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli Enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare ((al Ministero del lavoro e delle politiche sociali))

, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d’intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali. 

2. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.